Confermata la proroga della 'moratoria'
2011-03-04 00:00:00.0000000
CHIARIMENTI SUL NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO ALLE PMI
ACCORDO ABI - MINTESORO DEL 17.02.2011
Ricordiamo che l’accordo si fonda su quattro pilastri:
- la proroga al 31.07.2011 del termine di presentazione delle domande di moratoria dei finanziamenti che non hanno usufruito in precedenza della sospensione. Ricordiamo che devono trattarsi di finanziamenti accesi prima del 3.08.2009.
- allungamento dei finanziamenti a medio termine, che hanno già beneficiato della sospensione ai sensi del precedente accordo per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografi e ai 3 anni per quelli ipotecari. Va chiarito da subito che si tratta di un ricalcolo delle rate dei finanziamenti , che risulteranno minori rispetto alle rate originali applicando il predetto allungamento, ma non comporteranno la sospensione del pagamento del capitale, come erroneamente interpretato da qualche lettore frettoloso dei primi comunicati stampa. In calce presentiamo un esempio.
- messa a disposizione di strumenti di gestione del rischio di tasso, finalizzati a convertire il tasso di interesse da variabile a fisso o fissare un tetto al possibile aumento dei tassi.
- appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.
Secondo la nostra opinione l’unica novità qualificante del nuovo accordo è il secondo pilastro, che cerca di creare un naturale “ponte” con la precedente sospensione del pagamento delle rate per capitale. L’obiettivo è quello di consentire alle PMI di riprendere l’ammortamento del proprio finanziamento con una rata più sostenibile, spalmando il debito residuo su un orizzonte temporale più lungo. Es.: Azienda con mutuo ipotecario pari ad €uro 300.000, usufruendo dell’allungamento totale di tre anni pagherebbe una rata di 12.901 € contro i 19.244 € attuali.
Ricordiamo di seguito in sintesi le condizioni necessarie per poter usufruire della predetta possibilità di allungamento del piano di ammortamento:
- possono essere ammesse Pmi in “bonis” (ovvero che non abbiano posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, partite “incagliate” esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso);
- le domande solo per finanziamenti sospesi ai sensi della precedente moratoria (Avviso Comune) e non oltre sei mesi dalla fine del periodo di sospensione. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31.08.2010, la domanda potrà essere presentata entro il 30.04.2011;
- il periodo massimo di allungamento è pari alla durata residua del mutuo. In ogni caso non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.
- il tasso di interesse è quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti. Solo per le imprese che manifestano tensioni di liquidità la banca si impegna a confermare il tasso contrattuale qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le Pmi o della provvista eventualmente messa a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti.
Questo quarto punto ci lascia perplessi in quanto esiste la concreta possibilità che le banche nell’accordare l’allungamento dei piani di rimborso, aumentino gli spread per il maggior rischio assunto secondo la loro logica, vanificando in tal modo in parte il vantaggi del provvedimento.