Secondo il codice civile se ne distinguono 2 categorie: garanzie reali (art.2784 ss. c.c.) e garanzie personali (1936 ss., 1943 I c.c.), dirette a stabilire tra il debitore e il creditore un rapporto accessorio che assicuri l’adempimento da parte del debitore di un’obbligazione, cosiddetta principale. Si presentano garanzie personali quando terze parti (per esempio fideiussioni offerte da familiari o soci) garantiscono a favore della solvibilità dell’impresa. Le garanzie reali, invece, possono essere sia di tipo patrimoniale (per esempio ipoteche) che finanziario (pegni).